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Svizzera: per imposta diretta e Iva
chiesta proroga della riscossione

Presentato dal Consiglio federale un nuovo progetto di legge per estendere oltre il 2020 il limite temporale

confederazione elvetica
Modificare l’articolo 196 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale; stralciare la disposizione transitoria sulla riscossione dell’imposta sulla birra (articolo 196 n. 15 della Costituzione) che non ha più ragione di esistere con l’entrata in vigore della legge federale del 6 ottobre 2006. Con questi due interventi legislativi, il Consiglio federale ha proposto al Parlamento di intervenire per prorogare fino al 2035 la facoltà di riscuotere l’imposta federale diretta (IFD) e quella sul valore aggiunto (Iva).
 
Il progetto in dettaglio
Le modifiche proposte riguardano soltanto le disposizioni transitorie contenute nell’articolo 196 numero 13 della Costituzione federale (limite temporale dell’imposta federale diretta) e numero 14 capoverso 1 (limite temporale dell’imposta sul valore aggiunto). L’obiettivo del progetto di legge è prorogare fino al 2035 la facoltà della Confederazione elvetica di riscuotere l’imposta federale diretta e sul valore aggiunto. Senza questa modifica, si legge nel documento ufficiale, le principali fonti di entrata della Confederazione elvetica corrono il rischio di non poter più essere riscosse. Attualmente l’ordinamento finanziario limita infatti la facoltà di riscossione fino alla fine del 2020. Il decreto federale sul nuovo ordinamento finanziario, approvato il 19 marzo 2004, prevede che la facoltà di riscuotere l’Iva e l’Ifd rimanga limitata nel tempo e sia prorogata fino alla fine del 2020.
 
Le motivazioni alla base dell’intervento
L’imposta federale diretta e l’Iva rappresentano oltre il 60% delle entrate federali e sono fondamentali per i conti pubblici della Confederazione, ma anche per i compiti che lo Stato finanzia con queste due importanti entrate fiscali. Il consiglio federale, nella proposta preliminare al progetto, aveva suggerito di riscuotere in futuro le due imposte a tempo indeterminato per garantire il finanziamento allo stesso modo dei compiti federali grazie a una nuova base costituzionale. Tuttavia è prevalsa una soluzione di compromesso a seguito dell’esito della consultazione pubblica a cui era stata sottoposta la proposta preliminare.
 
La consultazione pubblica e la soluzione di compromesso
In occasione della consultazione pubblica, quasi tutti i Cantoni si sono dichiarati a favore della riscossione illimitata nel tempo delle due imposte. La maggior parte dei partiti, però, si è dichiarata contro l’abolizione del limite temporale. Le associazioni si sono divise al 50% tra i favorevoli e i contrari. Questo fatto ha indotto il Consiglio federale a proporre soltanto la proroga della facoltà di riscuotere l’imposta federale diretta e l’Iva fino al 2035. Viceversa, proponendo l’abrogazione del limite temporale, il rischio era di non ottenere una maggioranza politica in Parlamento.
 
I vantaggi dei limiti temporali
Molti sono i vantaggi indicati dai sostenitori delle clausole dei limiti temporali. Dalla possibilità di reagire a situazioni finanziarie straordinarie, ma temporanee alla possibilità di sottoporre a una verifica vincolante e periodica l’ordinamento finanziario attraverso lo strumento del referendum. E questo senza trascurare il fatto che i limiti temporali possono contribuire ad attenuare la propensione dello Stato a spendere.
 
L’imposta federale diretta e l’Iva
L’imposta federale diretta è prelevata sul reddito dei privati ed è riscossa dai Cantoni a favore della Confederazione. L’Iva, a sua volta, è fondata sul principio che chi consuma contribuisce al finanziamento dello Stato. Lo Stato riscuote l’imposta direttamente presso gli imprenditori (produttori, fabbricanti, commercianti, artigiani, prestatori di servizi ecc.), che, a loro volta, si rivalgono sui consumatori, includendo l’Iva nel prezzo o indicandola separatamente in fattura.
 
Un po’ di storia
Risale al 30 settembre 1938 l’istituzione del primo ordinamento finanziario deciso dal Parlamento e il Consiglio federale, in virtù dei poteri finanziari che gli erano stati conferiti,  due anni più tardi, nel 1940, introdusse l’imposta per la difesa nazionale e, l’anno dopo, quella sulla cifra d’affari mantenute anche dopo la fine della seconda guerra mondiale. Nel 1982 l’imposta per la difesa nazionale cambiò la sua denominazione in imposta federale diretta mentre nel 1995 l’Iva ha preso il posto dell’imposta sulla cifra d’affari.
 
Il passaggio referendario
Il nuovo ordinamento finanziario 2021, dato che determina una modifica della Costituzione federale, deve essere sottoposto obbligatoriamente al voto del Popolo e dei Cantoni. L’entrata in vigore è prevista per l’1 gennaio 2021.
 
 
 
Fonti
  • nuovo ordinamento finanziario 2021
  • procedura di consultazione sul nuovo ordinamento finanziario 2021 - Rapporto sui risultati
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